Art. 3.
(Modifica all'articolo 173 della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. All'articolo 173 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla presente sezione, i fini di lucro o di profitto sussistono quando il fatto è commesso con l'intenzione di ricavare un

 

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diretto profitto economico derivante dalla vendita in qualsiasi forma, o di ottenere un corrispettivo economico diretto, per effetto dell'accesso a contenuti o a seguito dell'abusiva distribuzione di materiali protetti ai sensi della presente legge».